Statuto – A.C. ORA
Riassunto
L’Associazione Culturale ORA (da qui in avanti AC ORA o Associazione) si propone di favorire la crescita culturale e sociale delle persone, promuovere lo scambio nell’ottica della globalizzazione dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e del fattivo rapporto tra differenti culture, favorire un modello di sviluppo eco sostenibile, sostenere il consolidarsi della cittadinanza europea, con particolare attenzione per le giovani generazioni, promuovere la cultura, propagandandone la capillarizzazione all’interno del tessuto sociale, sostenendo lo sviluppo di manifestazioni artistiche e di espressioni del libero pensiero, offrire alla cittadinanza giovanile opportunità educative che mirino in primo luogo ad un forte sviluppo della creatività e dello spirito d’iniziativa, sviluppare il rapporto fra la cittadinanza e i giovani, soprattutto in relazione con il territorio e con le possibilità di sviluppo e riscatto da esso offerte, incoraggiando percorsi di recupero di situazioni di degrado e di abbandono dei territori e delle loro popolazioni, organizzando studi e ricerche, corsi di formazione, interventi di cooperazione e volontariato nel campo dell’educazione alla cittadinanza, della salute, della cooperazione, dell’autocostruzione di case e infrastrutture, di forniture di servizi, di formazione di nuove tecnologie appropriate e del loro trasferimento, usufruendo per quanto possibile di mano d’opera, qualificata o generica.
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
 Art. 1. Costituzione
1) È costituita, ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2000, n. 383, con sede a Pratiglione, Via Forno 5, CAP 10080, l’ente di promozione sociale e culturale ORA, di seguito definito semplicemente “Associazione”.
2) L’Associazione:
- a) Si occupa prevalentemente dell’intervento sociale a favore degli immigranti, nel percorso dello sviluppo dall’infanzia, all’età adulta;
- b) Svolge soltanto le attività connesse alle finalità indicate nell’articolo due del presente Statuto;
- c) Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per lo sviluppo dell’associazione, la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse;
- d) In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre associazioni di promozione sociale, a persone non connesse all’associazione e che si trovano in situazioni di ovvia necessità , o a fini di pubblica utilità , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3) L’Associazione ha durata illimitata.
4) L’Assemblea straordinaria degli Associati, con maggioranza qualificata dei 2/3 più uno degli aventi diritto, delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Art. 1 bis. Statuto e regolamento attuativo
1) L’associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dell’ordinamento giuridico.
2) Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati.
3) Esso è modificato – per proposta del Presidente, ovvero di almeno un terzo degli Associati con maggioranza assoluta dei Soci Fondatori.
Art 1 ter. Tutela dell’attendibilità dell’associazione e della pubblica fede
 1) L’Associazione tutela la trasparenza della propria attività , esibendo a chiunque socio ne faccia richiesta:
Resoconti su:
- i) L’insieme degli obiettivi stabiliti dall’associazione;
- ii) Le attività e i risultati ottenuti;
iii) La struttura dell’organizzazione e il consiglio direttivo;
Art. 2. Principi, Finalità , Modalità e AttivitÃ
 L’associazione si propone di:
1) Operare a livello locale, provinciale, regionale e nazionale per:
- a) favorire la crescita culturale e sociale delle persone, particolarmente per gli immigrati, attraverso mezzi di informazione mass-media;
- b) promuovere lo scambio nell’ottica della globalizzazione dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e del fattivo rapporto tra differenti culture;
- c) favorire un modello di sviluppo eco sostenibile;
- d) sostenere il consolidarsi della cittadinanza europea, con particolare attenzione per le giovani generazioni, aiutando per quanto possibile il processo di integrazione europea
2) Promuovere la cultura, propagandandone la capillarizzazione all’interno del tessuto sociale, sostenendo lo sviluppo di manifestazioni artistiche e di espressioni del libero pensiero, con particolare attenzione alle manifestazioni artistiche emergenti e giovanili, al fine di accrescere la coscienza critica degli individui più giovani.
4) Offrire alla cittadinanza giovanile opportunità educative che mirino in primo luogo ad un forte sviluppo della creatività e dello spirito d’iniziativa, educando i giovani ad un vivace spirito di criticità partecipazione nei confronti della realtà circostante.
5) Sviluppare il rapporto fra la cittadinanza e i giovani, soprattutto in relazione con il territorio e con le possibilità di sviluppo e riscatto da esso offerte, incoraggiando percorsi di recupero di situazioni di degrado e di abbandono dei territori e delle loro popolazioni, organizzando ed effettuando, anche a livello internazionale:
- a) studi e ricerche sui problemi dello sviluppo e della cooperazione in generale e sui singoli settori di intervento;
- b) qualsiasi attività diretta alla sensibilizzazione ed informazione in Piemonte, in Italia, in Romania ed in Europa al fine di ottenere, attraverso l’impegno nella cooperazione, informazioni, materiali e opportunità di crescita democratica;
- c) corsi di formazione in Italia ed in Romania, per sviluppare nuove idei o tecnologie;
- d) interventi di cooperazione e volontariato nel campo dell’educazione alla cittadinanza, della salute, della cooperazione, dell’autocostruzione di case e infrastrutture, di forniture di servizi, di formazione di nuove tecnologie appropriate e del loro trasferimento, usufruendo per quanto possibile di mano d’opera, qualificata o generica.
A tal fine l’Associazione si propone di stabilire rapporti di fattiva collaborazione con: Amministrazioni locali e nazionali, pubbliche e private dei paesi in via di sviluppo; ONG e organismi di cooperazione italiani ed europei riconosciuti e loro Associazioni; il Ministero degli Affari Esteri e le altre Pubbliche Amministrazioni italiane; il Ministero degli Affari Esteri Rumeno; il Ministero dell’ Educazione e della Ricerca Rumeno; il Ministero della Cultura Rumeno; il Ministero del Lavoro; l’Unione Europea e le sue istituzioni; Enti e Istituzioni di diritto pubblico internazionale, nonché pubblico e privato, in Italia e in Europa; Centri culturali, Associazioni di amicizia tra paesi, Istituti di ricerca e culturali operanti nell’ambito dei rapporti con i paesi in via di sviluppo; Realtà associative di base a carattere locale, nazionale e internazionale, gruppi volontari impegnati in attività connesse con quelle dell’Associazione; Sindacati e organizzazioni di lavoratori a livello locale, nazionale ed internazionale.
6) L’organizzazione ovvero la gestione diretta di:
- a) eventi di spettacolo culturale nel campo della musica, del teatro, del cinema, nonché produzioni audiovisive e multimediali, concerti, rassegne letterarie, mostre d’arte ed esibizioni sportive, momenti d’incontro con culture gastronomiche, enologiche e ogni forma di evento culturale o artistico;
- b) attività di formazione ed educazione come laboratori, corsi, work-shop, convegni e seminari volti a promuovere la capacità espressiva e dinamica;
- c) progetti di scambio volti alla conoscenza ed accettazione delle diversità , nonché alla cooperazione fra pari;
- d) interventi volti alla riqualificazione e al recupero delle aree urbane;
- e) interventi volti alla promozione e diffusione del commercio equo, del commercio solidale, della produzione di filiera corta e delle produzioni biologiche o artigianale;
- f) produzione di materiali artistici, culturali, editoriali e sociali nel pieno rispetto dei principi, delle finalità e delle modalità dell’Associazione.
- g) produzione di oggettistica tradizionale e piccolo artigianato tradizionale degli immigranti, specialmente romeno, nel pieno rispetto dei principi, delle finalità e delle modalità dell’Associazione.
TITOLO II. ASSOCIATI
 Art.3. Associati
 1) Gli Associati sono i componenti dell’Associazione iscritti nel Libro degli Associati.
2) Essi si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Giovanili (di età inferiore agli anni 18), Soci Onorari;
- a) Sono Soci Fondatori quelli che risultavano associati alla data della redazione del presente statuto, e tutti gli associati con almeno 5 anni di anzianità consecutivi che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo;
- b) Sono definiti Soci Ordinari coloro la cui richiesta di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo e versano le quote annualmente stabilite;
- c) Sono Soci Onorari dell’Associazione coloro che vengono nominati, anche su proposta dell’assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività od azioni significative che siano relative allo scopo sociale dell’associazione.
3) Gli Associati svolgono prevalentemente attività volontaria e non retribuita.
4) I Soci cessano di appartenere all’associazione per:
- a) Dimissioni volontarie;
- b) Mancato versamento della quota associativa senza giustificato motivo entro i termini prestabiliti dal Consiglio Direttivo (ad eccezione dei Soci Fondatori);
- c) Indegnità disposta dal Consiglio direttivo o dall’Assemblea, e ratificata a maggioranza assoluta dell’Assemblea e maggioranza assoluta dei Soci Fondatori.
5) Solo i Soci Fondatori possono candidarsi a cariche negli organi associativi, salvo i casi espressamente riportati nel presente Statuto.
6) I soci delle categorie Ordinari e Giovanili sono tenuti al versamento annuale della quota di iscrizione, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
7) Ogni socio, ad esclusione della categoria giovanili, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
Art.3 bis. Adesione all’associazione
 1) Gli aspiranti Associati fanno domanda di adesione secondo l’approvata Modulistica dichiarando, di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. In casi di manifesti o sospetti conflitti di interessi sarà facoltà del Consiglio Direttivo rigettare la domanda o proporre soluzioni alternative.
2) Il nuovo Associato può anche essere dichiarato in prova per un anno, in tal caso pur avendo tutti i diritti riconosciuti, sarà definitivamente associato solo con un nuovo provvedimento assembleare entro un anno dal primo nel quale i voti degli Associati in prova non concorrono all’ottenimento del quorum.
3) L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Direttivo.
Art.3 ter. Diritti e obblighi degli Aderenti
 1) Tutti gli Associati hanno il diritto/dovere di partecipare alle Assemblee, direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di esercitare il diritto di voto, di eleggere le cariche sociali.
2) Ogni Associato ha diritto a elaborare e proporre idee di progetto al Direttivo.
3) Ogni Associato ha diritto a recedere dall’associazione.
4) Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a versare la Quota associativa, salvo giustificato motivo, ed eventuali contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea per proposta del direttivo.
Art.4. Indegnità , sospensioni, interdizioni
 1) Un Associato può essere dichiarato indegno se:
- a) Mostra ostilità e scorrettezza nei confronti degli altri Aderenti;
- b) Mostra aperta malafede o irresponsabilità nei confronti dell’Associazione;
- c) Non rispetta le norme del presente Statuto o quelle del Regolamento attuativo;
- d) Non presta il lavoro preventivamente concordato;
- e) Diffama l’Associazione;
- f) Utilizza il nome dell’Associazione per iniziative personali senza previa discussione.
- g) Presta la sua attività in maniera incostante e con temporaneità saltuaria non giustificata da validi motivi;
- h) Decide di associarsi ad altre associazioni, movimenti o partiti politici, che dessero atto a manifesto conflitto di interessi.
TITOLO III. ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE
 Art.5. Organi sociali
1) Sono Organi dell’Associazione: L’Assemblea; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; Il Vicepresidente; Il Tesoriere.
Art. 6. L’Assemblea
1) L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati.
2) L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 15 marzo per l’approvazione dei bilanci.
3) Le successive riunioni ordinarie sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
4) In via straordinaria come ordinaria, può essere convocata ogni qual volta il Presidente, o 1/3 del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.
5) Spetta all’assemblea ordinaria dei soci:
- a) Fissare le direttive per l’attività dell’associazione, in conformità con i principi dello statuto;
- b) Eleggere il Consiglio Direttivo secondo le modalità descritte all’art. 7;
- c) Eleggere il Presidente e il Vicepresidente secondo le modalità descritte all’art. 8, verificare le linee di indirizzo da lui proposte ed eventualmente votare la fiducia;
- d) Eleggere il Tesoriere secondo le modalità descritte all’art. 9;
- e) Stabilire, su proposta del Direttivo, la misura dei contributi ordinari e straordinari dovuti dagli associati;
- f) Approvare il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo di ogni esercizio ed inoltre il bilancio progettuale, predisposto dal Consiglio Direttivo.
7) Spetta all’assemblea straordinaria dei soci:
- a) Analizzare e votare in via definitiva la legittimità dei possibili ricorsi ad essa presentati. L’assemblea giudicherà ex aequo et bono senza formalità di procedura;
- b) Deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;
- c) Deliberare, a maggioranza dei 2/3 l’eventuale scioglimento dell’Associazione, dopo il consenso del Presidente ed egli ha il diritto di veto.
8) Le deliberazioni dell’assemblea sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
9) Le riunioni dell’assemblea ordinaria tenute in prima convocazione sono valide qualora vi sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle assemblee straordinarie, tanto in prima quanto in seconda convocazione sarà necessaria la metà più uno dei soci.
10) Le deliberazioni dell’Assemblea sono dette provvedimenti. Generalmente i provvedimenti sono adottati a maggioranza dei soci fondatori.
Art. 7. Il Consiglio Direttivo
1) Sono automaticamente membri del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
2) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre e da un massimo di dodici membri detti Consiglieri.
3) I membri devono essere maggiorenni.
4) I membri del Consiglio Direttivo che non ne fanno parte per diritto di carica sono nominati dal presidente e ratificati dall’assemblea secondo le modalità descritte di seguito:
- a) Il Presidente sottopone all’Assemblea le nomine;
- b) Le nomine vengono votate a maggioranza qualificata;
- c) In caso di mancata approvazione da parte dell’Assemblea, il Presidente è tenuto a proporre differenti nomine.
5) Il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri in qualità d’esperti. Questi ultimi possono esprimersi solo con voto consultivo.
6) Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di una volta al mese eccetto casi straordinari.
7) In prima convocazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri, in seconda convocazione da almeno un terzo dei membri.
8) La durata del direttivo è di cinque anni solari. Ogni membro può essere rieletto.
9) I membri del direttivo cessano di essere tali per:
- a) Dimissioni volontarie;
- b) Indegnità .
10) Le sostituzioni dei membri decaduti sono effettuate secondo statuto; il loro incarico ha termine con quello del resto del direttivo.
11) Il direttivo può avvalersi della facoltà di proibire ai soci di assistere o di intervenire durante le sedute del Direttivo. Tale prerogativa è proposta al direttivo da uno o più dei suoi membri ed è effettiva qualora la maggioranza relativa del consiglio sia favorevole.
12) Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Qualora su una o più proposte non si riuscisse a raggiungere una decisione, il voto del Presidente ha valore doppio.
13) La durata della sessione di Consiglio è decisa preventivamente. Tutte le decisioni all’ordine del giorno dovranno essere prese entro la fine del direttivo.
14) Le decisioni del direttivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della riunione.
15) Spetta al Consiglio Direttivo:
- a) Gestire la progettualità generale dell’associazione e in particolare la sua omogeneità ;
- b) Provvedere allo sviluppo dell’associazione e al raggiungimento degli obiettivi strategici, alla comunicazione e all’immagine dell’associazione stessa attraverso riunioni progettuali;
- c) Favorire lo sviluppo di una progettualità integrata;
- d) Assistere il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere nelle loro funzioni;
- e) Autorizzare gli stanziamenti di qualunque genere, se non quelli minuti ed eccezionali, a carico del Presidente e del Tesoriere;
- f) Gestire l’organizzazione interna e l’organizzazione del lavoro;
- g) Gestire in modo equilibrato ed armonico le risorse – anche umane – dell’intera associazione;
- h) Assumere personale;
- i) Vagliare e approvare i modelli di Modulistica e i Libri dell’Associazione, con i quali è semplificato ed uniformato lo svolgersi della vita associativa;
- j) Valutare ed eventualmente accettare le donazioni, i lasciti, le offerte e le eventuali imposte straordinarie sui soci, in conformità ai principi del presente statuto;
- k) Proporre all’assemblea le imposte ordinarie e straordinarie per i soci;
- l) Proporre e votare le eventuali mozioni di sfiducia nei confronti delle cariche rappresentative ed elettive, dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari. Le decisioni del Direttivo possono essere rigettate presentando ricorso entro quattordici giorni all’assemblea, che decide in via definitiva, senza formalità di procedura;
- m) Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente o dai quadri responsabili, per esclusivi motivi di necessità e urgenza;
- n) Predisporre su iniziativa del Tesoriere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- o) Predisporre su iniziativa del Presidente il bilancio progettuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- p) Approvare o respingere le proposte progettuali;
- q) Verificare l’avanzamento dei lavori, della progettualità e dell’operato delle cariche elettive;
- r) Approvare o rigettare le domande d’adesione all’associazione;
- s) Proporre all’assemblea eventuali mozioni di indegnità o sospensione dalle cariche;
- t) Autorizzare tutte le spese eccettuata l’ordinaria amministrazione;
- u) Delegare uno dei propri membri alla gestione e alla rappresentanza dell’associazione nei rapporti con organizzazioni terze o organizzazioni di secondo livello cui l’Associazione partecipi e di tutti gli enti terzi a esse collegati.
Art. 8. Il Presidente
1) Il presidente ha la rappresentanza legale e formale dell’associazione. A lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2) Resta in carica cinque anni solari e comunque fino alla data delle nuove elezioni.
3) È eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea e con la maggioranza assoluta dei Soci Fondatori.
4) Solo i Soci Fondatori possono candidarsi alla carica di Presidente.
5) La carica di Presidente dà diritto per tutto il mandato ad un seggio nel Consiglio Direttivo.
6) In caso di assenza o impedimento egli è sostituito – anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal Vicepresidente o da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.
7) Ha il compito di rappresentare l’Associazione nei confronti dei terzi, si occupa della progettazione strategica e di riferimento. Pone attenzione alla visibilità pubblica e all’immagine dell’Associazione promuovendola.
8) Si fa carico delle politiche associative decise dall’Assemblea e strutturate dal Consiglio Direttivo, organi ai quali è tenuto a rispondere del suo operato.
9) Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
10) In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
11) Istruisce annualmente con il Consiglio Direttivo, il bilancio progettuale.
12) Assiste e supervisiona annualmente il Consiglio direttivo nella stesura della relazione programmatica.
13) Può proporre al Direttivo mozioni di sfiducia nei confronti di altre cariche.
14) Assiste e affianca il Tesoriere nella stesura del bilancio preventivo e consuntivo.
15) Il Presidente cessa di essere tale per:
- a) Dimissioni volontarie;
- b) Assenza prolungata e ingiustificata;
- c) Indegnità ;
- d) Eventuale conflitto di interesse.
Art. 8bis. Il Vicepresidente
1) Il Vicepresidente ha le medesime attribuzioni e i medesimi poteri del Presidente; ma spetta esclusivamente al Presidente la facoltà di nominare i membri non di diritto del Consiglio Direttivo.
Art. 9. Il Tesoriere
1) La carica di tesoriere può essere affidata, per elezione a maggioranza assoluta da parte dell’assemblea, a un socio.
2) Resta in carica cinque anni solari e comunque fino alla data delle nuove elezioni.
3) La carica di Tesoriere dà diritto per tutto il mandato ad un seggio nel Consiglio Direttivo.
4) È responsabile della contabilità e dell’ordinaria amministrazione nel corso del suo mandato.
5) Ha il compito di custodire i Libri e la Modulistica contabili dell’Associazione, e di monitorare con precisione la situazione patrimoniale dell’Associazione.
6) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.
7) Predispone tutti gli anni il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
8) Gestisce i rapporti di collaborazione e lavorativi inerenti alla parte economica e fiscale.
9) Può proporre al Direttivo mozioni di sfiducia nei confronti di altre cariche elettive.
10) Il Tesoriere cessa di essere tale per:
- a) Dimissioni volontarie;
- b) Assenza prolungata e ingiustificata;
- c) Indegnità .
Art. 10. Votazione negli Organi sociali
1) Il voto è:
- a) Segreto, quando trattasi di deliberazioni riguardanti direttamente o indirettamente gli Aderenti all’associazione;
- b) Palese, in tutti gli altri casi.
- c) Espresso esclusivamente in termini di assenso o dissenso nelle elezioni e nei ricorsi assembleari. Negli altri casi particolari è facoltà dell’associato astenersi dal voto.
2) Durante le riunioni la tempistica delle votazioni è soggetta ad arbitrio del Presidente. Tutte le votazioni incluse nell’ordine del giorno devono, comunque, essere effettuate entro il termine della seduta.
Art.11. Collegio arbitrale
1) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Organi e gli Aderenti oppure tra gli Aderenti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex aequo et bono senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2) La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3) Gli arbitri sono nominati: uno da ciascuna delle parti ed il terzo per accordo tra le parti stesse. In difetto di compromesso, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente della Corte d’appello di Torino, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 12. Patrimonio
1) L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative ed eventuali contributi dei soci;
- b) Attività di auto-finanziamento;
- c) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Sponsorizzazioni e donazioni di privati, associazioni o fondazioni;
- f) Lasciti testamentari;
- g) Introiti derivanti da convenzioni;
- h) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo purché compatibile agli scopi istituzionali e ai principi del presente statuto;
- i) Tutti gli introiti derivanti da donazioni ovvero lasciti di privati o enti privati sono sottoposti al vaglio da parte del Direttivo, che n’accerta la conformità al presente statuto;
- j) Attività commerciale saltuaria, non preponderante rispetto al complesso dell’attività dell’Associazione e comunque finalizzata alla crescita dell’Associazione e al raggiungimento delle sue finalità .
2) I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal direttivo.
3) Ogni operazione finanziaria è sotto la tutela del Consiglio Direttivo.
Art. 12 bis. Quota associativa
1) La Quota associativa a carico degli Aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo.
2) Essa è annuale, non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.
3) Gli Associati non in regola con il pagamento della Quota associativa, salvo giustificato motivo, non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione.
4) Il termine ultimo ed esclusivamente per quanti avessero un giustificato motivo è fissato dopo tre mesi dall’inizio dell’esercizio sociale. Dopo tale data, gli associati che avevano rimandato il pagamento della quota associativa, non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione.
5) Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
6) La Quota associativa non è in alcun modo trasferibile.
Art. 13. Esercizio sociale
1) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite dalla legge.
Art. 14. Rapporti con enti terzi
1) L’Associazione si può consociare o altrimenti legare con altri enti che ne condividano in tutto o in parte i principi e le finalità .
2) Il legame viene formalizzato tramite la stipula di un protocollo di intesa, conforme ai dettami del presente Statuto. Il protocollo è redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea a maggioranza qualificata.
3) L’Associazione può creare o contribuire a creare enti associativi gemelli che ne condividano i principi e le finalità .
4) La nascita di un ente associativo gemello viene proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea a maggioranza qualificata.
5) L’Associazione può partecipare ad organizzazioni di secondo livello di cui condivida in tutto o in parte i principi e le finalità .
6) L’iscrizione ad un’organizzazione di secondo livello viene proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea a maggioranza qualificata.
Art. 15. Disposizioni Generali
1) Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto o nei regolamenti interni dell’associazione valgono le disposizioni del diritto comune. Il referente per ogni controversia è il Foro di Ivrea.
2) Per il primo anno dalla sua fondazione l’associazione sarà amministrata dalle persone indicate nell’atto costitutivo. Decorso tale termine saranno indette le elezioni a norma del vigente statuto.